Tra il 18 e il 19 novembre 2025 – pochi giorni prima delle elezioni venete del 23 e 24 novembre – il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha sottoscritto quattro accordi preliminari con le Regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, a seguito dei negoziati relativi all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia secondo le modalità procedurali disciplinate dalla legge 26 giugno 2024, n. 86, nel testo e nell’interpretazione derivante dalla declaratoria della sua parziale illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. 3 dicembre 2024, n. 192).
Nel luglio del 2024 – riprendendo i negoziati avviati con il governo pro tempore negli anni 2017-2018 – sono state oggetto di richiesta regionale, secondo le nuove previsioni legislative, le nove materie (c.d. non-LEP) per le quali non è richiesta la preventiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (ex art. 3, co. 3, della l. 86/2024), in quanto non riconducibili ai diritti civili e sociali tutelati dall’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Si tratta, specificatamente, di organizzazione della giustizia di pace, commercio con l’estero, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, previdenza complementare e integrativa, professioni, protezione civile, rapporti internazionali e con l’Unione europea, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito fondiario e agrario a carattere regionale. È stato contestualmente avviato il negoziato in riferimento alla materia tutela della salute, poiché per essa i livelli essenziali di assistenza sono già determinati e aggiornati periodicamente in base alla legislazione vigente.
Le pre-intese definiscono un quadro negoziale preliminare per l’ottenimento di un’autonomia differenziata in riferimento a specifiche funzioni di un primo gruppo di materie. Nella materia della protezione civile i negoziati riguardano la possibilità di emanare ordinanze regionali in deroga alla disciplina statale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, e il reclutamento, la valorizzazione professionale e la formazione degli operatori. Nella materia professioni essi riguardano la disciplina di professioni di rilievo regionale, escluse quelle ordinistiche e quelle sanitarie. Nella materia previdenza complementare e integrativa si riferiscono alla possibilità di promuovere e finanziare fondi pensione regionali o stipulare convenzioni con fondi già esistenti e alla disciplina di fondi integrativi per i dipendenti regionali e degli enti locali. Nella materia salute – coordinamento della finanza pubblica i negoziati vertono sulla gestione del sistema tariffario di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione degli assistiti, sulla programmazione degli interventi sul patrimonio edilizio del sistema sanitario, sull’individuazione della governance delle aziende sanitarie e sulla gestione dei fondi sanitari in deroga a vincoli specifici, fermo restando il limite complessivo della spesa sanitaria.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, le Regioni richiedenti hanno dovuto integrare la documentazione già trasmessa a corredo di ciascun atto di iniziativa, per dimostrare che essa – come richiesto dal giudice delle leggi – sia fondata, per ogni specifica funzione, su una ragionevole giustificazione basata sul principio di sussidiarietà (Cons. in dir. punto 4.1). Di ciò si dà atto nelle intese siglate, anche se tale documentazione integrativa – che sarebbe utile esaminare con particolare attenzione – non è allegata agli accordi né facilmente reperibile. Questa lacuna rende difficile, per il momento, verificare i criteri di valutazione adottati per il giudizio di adeguatezza, o escludere che si sia trattato di un adempimento prevalentemente formale-burocratico. Infatti, secondo quanto definito dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza (Cons. in dir. punto 4.2), l’adeguatezza dell’attribuzione delle funzioni richieste da ciascuna Regione deve essere valutata con riguardo ai criteri di efficienza ed efficacia nell’allocazione delle funzioni e delle risorse (ad esempio in assenza di economie di scala e in presenza di modalità di svolgimento delle funzioni differenziabili in ragione delle condizioni locali), di equità (per evitare la crescita delle diseguaglianze nazionali e garantire una maggiore rispondenza alle esigenze delle popolazioni regionali) e di responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate (per accrescere la responsabilizzazione politica e finanziaria delle autonomie territoriali).
Per un eventuale ampliamento del negoziato sulle materie per le quali è necessaria la previa individuazione dei LEP – a partire da quelle oggetto degli accordi preliminari del 2018 in Veneto e Lombardia – occorrerà attendere l’approvazione del disegno di legge recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (AS n. 1623 del 17 settembre 2025, attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali) e, qualora essi comportino maggiori oneri, i successivi provvedimenti di stanziamento delle risorse necessarie ad assicurare i LEP sull’intero territorio nazionale (art. 4 l. 86/2024).