Nel mese di aprile è stato pubblicato il Trattato sull’ordinamento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol (Lefebvre Giuffrè 2025).
Il Trattato, che origina da una convenzione tra l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” (CNR-ISSIRFA) e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – a sua volta collocata nell’ambito di un Accordo Quadro di collaborazione tra la Regione stessa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – è curato da A.G. Arabia, M. Cecchetti, S. Pajno e G.M. Salerno ed è disponibile anche in open access sui siti dell’ISSIRFA, della Regione e dell’Editore.
Il Trattato fornisce una esposizione completa e analitica dell’assetto istituzionale della Regione e delle due Province autonome, della loro posizione costituzionale e delle loro relazioni con l’ordinamento generale della Repubblica – con particolare riguardo all’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria – nonché alle principali linee di sviluppo della normazione regionale e provinciale nelle diverse materie in relazione alle quali tale autonomia si esplica.
Il Trattato si articola in due Parti.
La prima – a sua volta suddivisa in due Tomi – ha per oggetto l’assetto ordinamentale e istituzionale della Regione e delle due Province autonome, prendendo le mosse dal percorso storico-costituzionale dell’autonomia speciale e dalla collocazione internazionale di quest’ultima, per concentrarsi poi sulle fonti dalle quali scaturisce la specialità e sull’organizzazione dell’ente-Regione e dei due enti provinciali. È, inoltre, oggetto di studio il regime in cui è destinata a operare l’autonomia regionale e provinciale nelle sue diverse forme (autonomia normativa, amministrativa e finanziaria). Seguono, poi, i capitoli dedicati agli enti territoriali minori, ai controlli e al sistema dei raccordi interistituzionali. Un’attenzione particolare è riservata, naturalmente, agli strumenti di tutela delle minoranze linguistiche, distinguendo tra quelle concernenti il gruppo linguistico tedesco e quelle che invece riguardano il gruppo linguistico ladino, senza peraltro dimenticare le minoranze mochena e cimbra. Infine, la prima Parte si focalizza sulle peculiarità che, con riguardo all’ordinamento regionale speciale, caratterizzano le giurisdizioni, sia quella costituzionale che quelle comuni.
La seconda Parte del Trattato, invece, offre una ricostruzione, il più possibile completa e aggiornata, del regime giuridico e dell’assetto dei settori che risultano affidati alla competenza della Regione e delle Province autonome, innanzitutto con riferimento alle materie “statutarie”.
Sono presenti, dunque, appositi capitoli dedicati alle materie di potestà legislativa regionale e provinciale, sia esclusiva che concorrente. Un approfondimento specifico, inoltre, è dedicato agli effetti dell’applicazione alla potestà legislativa autonoma della c.d. “clausola di maggior favore”– meccanismo per il quale, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, si applicano alle Regioni speciali e alle Province autonome le parti di quella riforma costituzionale che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle ad esse già attribuite – introdotta dall’art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. Infine, un ultimo capitolo è dedicato alla ricostruzione delle competenze provinciali relative alle materie che “originano” dall’attuazione degli accordi in materia di finanza pubblica (c.d. autonomia dinamica).
Il Trattato si segnala perché, come si legge nella sua Introduzione, “l’esperienza trentina e sudtirolese, e in particolar modo quella degli ultimi anni, mostra con chiarezza come la costruzione di importanti sistemi di autonomia territoriale differenziati dall’ordinamento generale possa, in modo molto più efficace e fecondo, essere realizzata tramite quella che può a buon diritto essere definita una «politica dei piccoli passi», piuttosto che attraverso ambiziosi tentativi di «grandi riforme» come quello rispetto al quale il Giudice costituzionale ha di recente ritenuto di doversi impegnare in una complessa actio finium regundorum con la sent. n. 192 del 2024”.