ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE
  
”Massimo Severo Giannini”

Il Governo “riscrive” la legge elettorale della Regione Puglia con la doppia preferenza di genere: profili problematici dell’esercizio del potere sostitutivo sulla potestà legislativa regionale

Paolo Colasante (2021 Rivista giuridica del Mezzogiorno Bologna)
Il presente paper esamina la recente vicenda che ha condotto il Governo a esercitare il proprio potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost. nei confronti della legge elettorale della Regione Puglia, per non essersi quest’ultima conformata alla previsione della doppia preferenza di genere, come previsto dalla legge cornice nazionale. Anzitutto, occorre chiedersi se il legislatore nazionale possa imporre questo meccanismo elettorale alle Regioni in nome della propria competenza a dettare i principi fondamentali della legislazione elettorale ai sensi dell’art. 122, comma 1, Cost. e, in ogni caso, se e come esso possa imporsi alle Regioni che non lo abbiano previsto e, quindi: iure proprio – mediante “abrogazione” della legislazione regionale contrastante – ovvero mediante lo strumento del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 120, comma 2, Cost., ammesso che esso sia esperibile nei confronti, non solo della funzione amministrativa regionale, ma anche della funzione legislativa regionale, anche in considerazione dell’alto tasso di “politicità” connesso alla specifica legge regionale che viene in rilievo, che ne delinea il sistema elettorale