ISTITUTO DI STUDI SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE
  
”Massimo Severo Giannini”

La finanziaria 2022 è più vicina alla definizione dei LEP relativi all’assistenza sociale?

(Giulia Napolitano)
La legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021, art.1 commi 159-174, segna un significativo passo in avanti nelle definizione dei LEP sociali e nel lungo e articolato processo di determinazione di costi e fabbisogni standard(1) degli Enti locali svolto negli ultimi due anni dalla Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale e da SOSE(2), che da tempo li avevano indicati come elementi imprescindibili per la realizzazione del federalismo fiscale.

I LEP individuati sono relativi alle prestazioni per la non autosufficienza, ai servizi rivolti all’infanzia e, infine, al trasporto degli alunni con disabilità. Rimane, tuttavia, qualche incertezza definitoria, dovuta alla sparizione dal testo dei titoli degli articoli (dopo l’apposizione della questione di fiducia) che inequivocabilmente qualificavano le prestazioni come LEP.

I LEP relativi alla non autosufficienza sono finanziati attraverso il Fondo nazionale per la non autosufficienza, incrementato con ulteriori risorse fino al 2027.

Unitamente a questi la legge, questa volta esplicitamente, individua, in sede di prima applicazione, una serie di LEP, così come evidenziati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell’allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il “dopo di noi” e per la vita indipendente. Il loro finanziamento è previsto all’interno delle risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR. Si prevede inoltre (comma 169) che, con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, debbano essere individuati altri LEP negli ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già elencati nell’art.22 della legge n.328/2000. Questi LEP vengono considerati integrativi del reddito di cittadinanza, così come disciplinato dal d.lgs. n.147 del 2019.

Quanto ai LEP relativi al servizio di asili nido è previsto un “livello minimo garantito del 33% su base locale“ da raggiungere progressivamente nel 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali che ne segnano la strada di avvicinamento. Pur non essendo chiaro se questo livello coincida con un LEP, in quanto è venuta meno l’esplicita titolazione prevista del DDL, rimane una importante indicazione per valutare sia le risorse aggiuntive riservate all’interno del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) all’incremento di questo servizio nelle aree più carenti di questi servizi, sia le ulteriori risorse previste all’interno del PNRR.

Qualche perplessità suscita invece l’indicazione relativa al LEP sul trasporto scolastico di studenti disabili. Anche in questo caso è stato previsto un aumento progressivo delle risorse del FSC, fino al 2027, vincolato all’incremento del numero degli studenti disabili privi di autonomia frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. L’ambiguità deriva dal testo della legge che sembra rinviare ad un atto successivo la definizione esatta dei LEP, mentre il decreto di riparto delle risorse aggiuntive prevede che siano disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati. L’altro elemento di perplessità è dovuta al fatto che il LEP si riferisce al solo trasporto fino alla scuola secondaria di primo grado, mentre la scuola dell’obbligo arriva ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Questa formulazione del LEP rischia di creare una grave disparità tra alunni minori con disabilità e genera un diritto difficilmente azionabile nel caso vengano impiegate tutte le risorse disponibili, che non corrispondono comunque all’effettivo fabbisogno in quanto l’effettività della prestazione è garantita “nel limite delle risorse disponibili”.

Un aspetto rilevante è la previsione di un’attività di monitoraggio sull’utilizzo tanto delle risorse incrementali previste per gli nido quanto per il trasporto scolastico egli studenti disabili.

Per comprendere appieno il rilievo che assumono le diposizioni della finanziaria del 2022 è utile richiamare le parole della Corte costituzionale in una recente sentenza (n.220 del 2021) che censura ancora uno volta l’assenza di LEP che incidono sui diritti civili e sociali. La Consulta ribadisce che “la non fondatezza della questione peraltro non esime questa Corte dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché «il nucleo invalicabile di garanzie minime» per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n.142 del 2021 e n.62 del 2020). In questa prospettiva i LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (ex multis, sentenze n.197 del 2019 e n.117 del 2018). Oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), l’adempimento di questo dovere dello Stato appare, peraltro, particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 2021, n.101. In definitiva, il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali.”

(1) Lo stato di attuazione della legge n.42 del 2009 e il lavoro di definizione di costi e fabbisogni standard è riassunto nella Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n.42, sul federalismo fiscale (articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n.42) realizzata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e approvata nella seduta del 15 dicembre 2021.
(2) SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una società per azioni creata dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Banca d’Italia per l’elaborazione degli ISA -Indici Sintetici di Sintetici di Affidabilità fiscale (strumento che ha sostituito gli studi di settore) nonché per determinare i cosiddetti fabbisogni standard, anche in attuazione del federalismo fiscale oltre che per svolgere altre attività di studio e ricerca in materia tributaria.